CREDITO PMI. PROTOCOLLO D'INTESA ABI-ANFIR

ABI - ABI e Anfir (Associazione nazionale delle Finanziarie Regionali) con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e la costituzione di un tavolo permanente di confronto si pongono l'obiettivo di affrontare con strumenti validi i rapporti tra mondo bancario e finanziarie regionali, favorendo ulteriormente l’accesso al credito delle Pmi. Tra le questioni da definire c'è la promozione dell'informazione e la formazione sulle tecniche innovative di finanziamento agevolato delle imprese nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari, la definizione di accordi tecnici relativi su specifici ambiti operativi, aperti all’adesione delle singole banche e finanziarie regionali, la predisposizione di schemi-tipo in relazione alle misure agevolative gestite dalle finanziarie regionali, l'organizzazione di definite posizioni congiunte su provvedimenti normativi di comune interesse

 

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Fondo di garanzia, fino a 2,25 milioni per MidCap, PMI e professionisti con il Temporary Crisis and Transition Framework

MEDIO CREDITO CENTRALE: Dal 27 marzo PMI, professionisti e small MidCap (imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), possono presentare domande al Fondo di garanzia fino a 2,25 milioni ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). Le richieste potranno essere trasmesse al Gestore solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione aggiornata della domanda di agevolazione, disponibile sul sito internet del Fondo di garanzia per le PMI. La Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, al netto di eventuali proroghe, sarà operativa fino al 30 giugno 2024. Vi sono specifiche condizioni di ammissibilità, indicate dalla Circolare n. 7 di Mediocredito Centrale.

 

 

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Fondo di garanzia: al via le Sezioni speciali Veneto e Piemonte

Le Sezioni speciali delle Regioni Piemonte e Veneto del Fondo di garanzia nuovamente operative. Le circolari Gestore Mediocredito Centrale nn. 5 e 6 del 21 marzo 2024 comunicano, rispettivamente, l’apertura del Piemonte con una dotazione finanziaria complessiva di 60 milioni di euro provenienti dalle risorse del PR FESR Piemonte 2021-2027 e del Veneto con una dotazione di 20 milioni di euro del PR FESR Veneto 2021-2027. Il Piemonte interviene finanziando l’incremento fino all’80% della garanzia diretta per le operazioni superiori a 75 mila euro e fino al 90% della riassicurazione e della connessa controgaranzia per le operazioni superiori al 25 mila euro. Il Venetosenza soglie minimefinanzia nelle stesse misure l’incremento delle coperture: fino all’80% per la garanzia diretta e fino al 90% la riassicurazione e la connessa controgaranzia. Per poter accedere alle maggiorazioni delle due Sezioni speciali, la sede principale o una delle sedi operative cui si riferiscono le operazioni finanziarie devono essere situate nel territorio delle rispettive Regioni (la localizzazione è quella indicata in sede di domanda, senza bisogno di ulteriori dichiarazioni). Per tutte e due le Sezioni, infine, non sono ammissibili le operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, le operazioni finanziarie per il finanziamento di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i finanziamenti misti.

(Circolari Mediocredito Centrale n. 5 n. 6 del 21.3.2024)

 

 

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Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

MEDIOCREDITO CENTRALE -  A partire dal 15 marzo 2024, sarà possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dall’articolo 1 del Decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024, recante “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”. Alla garanzia del Fondo possono accedere le piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti disposizioni operative, che devono avere le seguenti condizioni:

- sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto

- hanno prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti dell’impresa committente sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al punto precedente. In questo caso la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:
a) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, relativa al caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, relativa al caso di riassicurazione.

Durante la fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, coloro che fanno la richiesta, dovranno trasmettere al Gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 1 ai fini della certificazione dell’importo del fatturato negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.

 

 

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SACE: OPERATIVA GARANZIA ARCHIMEDE

SACE: Garanzia Archimede, lo strumento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 a supporto dei nuovi investimenti delle imprese italiane su territorio nazionale, è operativa. Sono supportati finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo ed è garantito fino al 70% dell’importo.

 

 

 

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Mimit, DL Pnrr: al via Transizione 5.0 - 6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY: Approvato in Consiglio dei Ministri il "Piano Transizione 5.0", su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il decreto-legge Pnrr, mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d'imposta. Un piano da 6,3 miliardi di euro, dove alle aziende verrà concesso un credito d'imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. Investimenti in beni materiali e immateriali saranno agevolati, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall'investimento). Ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia green e spese per la formazione dei dipendenti finalizzate all'acquisizione di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

 

 

 

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FONDO DI GARANZIA, 5 MILIONI LA COPERTURA PER SINGOLA IMPRESA

MEDIOCREDITO CENTRALE - Sale fino a 5 milioni l’importo massimo per singola impresa che può essere garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Trova così attuazione uno dei punti qualificanti della riforma del Fondo in vigore dal 1° gennaio 2024. A tal fine, il Gestore del Fondo Mediocredito Centrale, d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, renderà operativo a partire dal 29 febbraio il metodo dei cosiddetti “premi esenti” per il calcolo dell’ESL (l’Equivalente Sovvenzione Lordo, vale a dire l’elemento di aiuto della garanzia stessa). Calcolo necessario al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

 

 

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FONDO DI GARANZIA, OPERATIVO ENTRO FEBBRAIO L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO A 5 MILIONI

MEDIOCREDITO CENTRALE - Entro la fine di febbraio sarà operativa per PMI e professionisti l’estensione dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro stabilita dalla riforma del Fondo di garanzia. Entro il 29 del mese corrente, sarà adottato il nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo). In attesa di tale approvazione sarà possibile, solo per PMI e professionisti, utilizzare il metodo che prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata dal modello di valutazione del Fondo.

 

 

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RIAPRE LA SABATINI FRIULI-VENEZIA GIULIA

MEDIOCREDITO CENTRALE - Dal 30 gennaio, riapre la Sabatini Friuli-Venezia Giulia. Possono essere presentate le domande per le agevolazioni per l’acquisto o il leasing di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali .L’intervento è gestito dal Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla capofila Mediocredito Centrale e da Artigiancassa, mirato alle micro, piccole, medie imprese e grandi imprese che effettuano investimenti in un’unità locale situata nel territorio regionale. Sono ammissibili all’intervento le imprese che operano in tutti i settori economici ad eccezione di agricoltura, pesca e acquacoltura.

 

 

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DE MINIMIS A 300 MILA EURO PER IL FONDO DI GARANZIA

MEDIOCREDITO CENTRALE - Dal 1° gennaio il Fondo di garanzia, gestito da Mediocredito Centrale, applica il nuovo de minimis emanato con il Regolamento 2831/2023 della Commissione europea.

La principale novità riguarda l’innalzamento da 200 mila euro a 300 mila euro per impresa unica del massimale concesso ai sensi del de minimis. Questo massimale si calcola su base mobile tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto (il riferimento temporale non è più quello degli esercizi finanziari, ma quello degli anni solari).

 

 

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