Fondo di garanzia, fino a 2,25 milioni per MidCap, PMI e professionisti con il Temporary Crisis and Transition Framework

MEDIO CREDITO CENTRALE: Dal 27 marzo PMI, professionisti e small MidCap (imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), possono presentare domande al Fondo di garanzia fino a 2,25 milioni ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). Le richieste potranno essere trasmesse al Gestore solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione aggiornata della domanda di agevolazione, disponibile sul sito internet del Fondo di garanzia per le PMI. La Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, al netto di eventuali proroghe, sarà operativa fino al 30 giugno 2024. Vi sono specifiche condizioni di ammissibilità, indicate dalla Circolare n. 7 di Mediocredito Centrale.

 

 

Leggi l'Articolo


Fondo di garanzia: al via le Sezioni speciali Veneto e Piemonte

Le Sezioni speciali delle Regioni Piemonte e Veneto del Fondo di garanzia nuovamente operative. Le circolari Gestore Mediocredito Centrale nn. 5 e 6 del 21 marzo 2024 comunicano, rispettivamente, l’apertura del Piemonte con una dotazione finanziaria complessiva di 60 milioni di euro provenienti dalle risorse del PR FESR Piemonte 2021-2027 e del Veneto con una dotazione di 20 milioni di euro del PR FESR Veneto 2021-2027. Il Piemonte interviene finanziando l’incremento fino all’80% della garanzia diretta per le operazioni superiori a 75 mila euro e fino al 90% della riassicurazione e della connessa controgaranzia per le operazioni superiori al 25 mila euro. Il Venetosenza soglie minimefinanzia nelle stesse misure l’incremento delle coperture: fino all’80% per la garanzia diretta e fino al 90% la riassicurazione e la connessa controgaranzia. Per poter accedere alle maggiorazioni delle due Sezioni speciali, la sede principale o una delle sedi operative cui si riferiscono le operazioni finanziarie devono essere situate nel territorio delle rispettive Regioni (la localizzazione è quella indicata in sede di domanda, senza bisogno di ulteriori dichiarazioni). Per tutte e due le Sezioni, infine, non sono ammissibili le operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, le operazioni finanziarie per il finanziamento di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i finanziamenti misti.

(Circolari Mediocredito Centrale n. 5 n. 6 del 21.3.2024)

 

 

Leggi l'Articolo


Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

MEDIOCREDITO CENTRALE -  A partire dal 15 marzo 2024, sarà possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dall’articolo 1 del Decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024, recante “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”. Alla garanzia del Fondo possono accedere le piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti disposizioni operative, che devono avere le seguenti condizioni:

- sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto

- hanno prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti dell’impresa committente sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al punto precedente. In questo caso la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:
a) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, relativa al caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, relativa al caso di riassicurazione.

Durante la fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, coloro che fanno la richiesta, dovranno trasmettere al Gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 1 ai fini della certificazione dell’importo del fatturato negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.

 

 

Leggi l'Articolo


SACE: OPERATIVA GARANZIA ARCHIMEDE

SACE: Garanzia Archimede, lo strumento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 a supporto dei nuovi investimenti delle imprese italiane su territorio nazionale, è operativa. Sono supportati finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo ed è garantito fino al 70% dell’importo.

 

 

 

Leggi l'Articolo