Applicazione della misura introdotta dal comma 2, articolo 1 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n.63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, come convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n.101.

Con l’applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 15 maggio 2024, n.63, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché di quelle di interesse strategico nazionale, possono beneficiare di una sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui e finanziamenti in scadenza nel 2024, inclusi quelli tramite cambiali agrarie. Per accedere alla misura, tali imprese devono aver subito nel 2023 una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%, della produzione di almeno il 30%, o delle quantità conferite di almeno il 20%, nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, non devono avere esposizioni debitorie deteriorate al momento dell’entrata in vigore del Decreto. Il Fondo di Garanzia confermerà automaticamente l’estensione della garanzia per la durata aggiuntiva dei finanziamenti senza valutare il merito creditizio. Le richieste di allungamento devono essere inviate entro sei mesi dalla delibera di sospensione. Questa misura si applica anche alle operazioni garantite nell’ambito del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato legati al COVID-19 e alla crisi derivante dalla guerra in Ucraina. La modulistica di riferimento è disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

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